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Statuti



STATUTI 
DELLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE
 
 
Preambolo
 
Nel 1910 si costituì in Ticino la Federazione Bandistica Ticinese.
Società fondatrici furono: la Civica Filarmonica di Bellinzona, la Musica Cittadina di Chiasso, la Civica Filarmonica di Lugano e la Civica Filarmonica Liberale di Mendrisio.
 
La Federazione Bandistica Ticinese è composta attualmente dalle Società affiliate (vedi appendice) e realizza gli scopi dell’Associazione Bandistica Svizzera. 
 
 
NOME, SEDE  E SCOPO
 
Articolo 1
 
La Federazione Bandistica Ticinese (di seguito FeBaTi)  rappresenta le Società Bandistiche Ticinesi e fa parte dell’Associazione Bandistica Svizzera (di seguito ABS).
È un’associazione corporativa ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con  sede legale e domicilio presso il Segretariato, sede pure degli uffici amministrativi.
La FeBaTi è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro.
 
Articolo 2
 
La Federazione ha come scopi:
 
  • raggiungere le Società bandistiche del Cantone per promuovere l’evoluzione dei      vari corpi musicali, favorendone il perfezionamento e contribuendo così a un sempre maggior sviluppo della musica bandistica
  • promuovere l’istruzione e il perfezionamento dei giovani iscritti alle Società affiliate
  • rappresentare e salvaguardare gli interessi comuni delle Società affiliate
  • intrattenere e favorire buone relazioni tra le Società affiliate, come pure rendere sempre più stretti i vincoli di amicizia e di fratellanza fra le stesse
  • curare e promuovere la musica bandistica in generale
 
Articolo 3
 
La Federazione raggiunge i suoi scopi attraverso:
 
  • l’organizzazione di una Festa Cantonale della Musica, di regola ogni 5 anni, secondo l’apposito Regolamento. La tenuta della stessa è decisa dall’Assemblea dei delegati
  • l’organizzazione dei corsi di formazione per strumentisti, istruttori e direttori secondo le direttive del regolamento di formazione dell’ABS
  • il sostegno e la promozione della formazione musicale
  • attività di ogni genere tendenti allo sviluppo della musica bandistica
  • i contatti con le organizzazioni che si occupano della formazione musicale, collaborando, ove sia possibile, con le stesse
  • le relazioni amichevoli con le Società aderenti, favorendo i rapporti reciproci e sostenendo la collaborazione a livello regionale
  • la collaborazione con i mass-media
  • la consegna dei libretti di musicista, le onorificenze cantonali e le medaglie ai veterani
 
DOVERI DELLE SOCIETA’
 
Articolo 4   
 
Per far parte della FeBaTi una Società deve:
 
  • contare un numero di soci attivi (in possesso del libretto dell’ABS) necessario per affrontare in modo adeguato i repertori propri del movimento bandistico
  • svolgere un’attività regolare
  • organizzare una scuola allievi in modo autonomo o in collaborazione con altre Società o Scuole di musica. I relativi Regolamenti devono essere approvati dal Comitato cantonale
  • non essere stata fondata e costituita, né esclusivamente né in parte, da persone che per cause diverse si siano separate, non di comune accordo, da una Società affiliata, oppure che ne siano state espulse. In ogni caso le parti devono essere preventivamente ascoltate da un’apposita Commissione designata dal Comitato
 
Articolo 5
 
Le domande di ammissione alla FeBaTi devono essere inoltrate per iscritto al Comitato cantonale, corredate da:
 
-       una copia dello Statuto sociale
-       l’organigramma completo
-       il nominativo e il numero dei soci attivi
-       il Regolamento della scuola di musica
 
L’ammissione è decisa dall’Assemblea dei delegati su proposta del Comitato cantonale.
 
Articolo 6
 
Ogni Società è tenuta ad assolvere senza ritardo gli impegni finanziari previsti dallo Statuto.
Le tasse sociali cantonali si applicano con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di ammissione.
  
 
 
ORGANIZZAZIONE
 
Articolo 7
 
Gli organi della FeBaTi sono:
 
-       L’ Assemblea dei delegati
-       Il Comitato cantonale
-       L’ Ufficio di revisione
 
Il Comitato cantonale si avvale delle seguenti commissioni:
 
-       Commissione musica
-       Altre commissioni secondo le necessità
 
 
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
 
Articolo 8
 
Nell’Assemblea dei delegati ogni Società affiliata ha diritto di essere rappresentata da due delegati.
Ogni delegato ha diritto a un voto e non può rappresentare altre Società.
I membri del Comitato cantonale in carica non possono essere scelti quali delegati e non hanno diritto di voto deliberativo all’Assemblea.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle previste dagli art. 13 e 14, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 e dell’art. 15, per il quale è richiesta la maggioranza di 3/4 dei delegati votanti e della maggioranza delle Società affiliate.
In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria dei delegati è convocata ogni anno entro il 30 aprile.
Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Comitato cantonale quando lo giudica opportuno o su domanda motivata di 1/3 delle Società affiliate.
 
Articolo 9
 
L’Assemblea ordinaria dei delegati si occupa dei seguenti oggetti
 
  • Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
  • Lettura del verbale dell’ultima Assemblea
  • Relazione del Comitato cantonale
  • Relazione della Commissione di musica
  • Relazione della Gestione finanziaria annuale e del Rapporto dei revisori
  • Presentazione del Conto preventivo e delle quote sociali
  • Ammissioni e dimissioni e radiazione di Società affiliate
  • Proclamazione dei Soci onorari
  • Proclamazione dei Soci veterani cantonali, federali ed europei (CISM)
  • Organizzazione e scelta della località in cui tenere la Festa Cantonale della Musica
  • Scelta della località dell’Assemblea dei delegati
  • Nomina del Presidente e dei membri di Comitato
  • Revisione degli Statuti
  • Revisione del Regolamento della Festa Cantonale della Musica
  • Nomina della Società incaricata della revisione dei conti, affiancata da revisori qualificati incaricati dal Comitato cantonale
  • Eventuale scioglimento della Federazione cantonale
 
 
COMITATO CANTONALE
 
Articolo 10
 
Il Comitato è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea dei delegati ogni quattro anni in rappresentanza delle Società affiliate.
Le Società possono proporre al massimo due candidati.
Nella scelta dei membri si deve tenere conto, per principio, dell’equa rappresentanza delle diverse Società e regioni con un regolare avvicendamento.
La rinuncia personale del delegato a far parte del Comitato cantonale deve essere notificata alla Federazione per iscritto tramite la Società rappresentata, la quale ha diritto di proporre un sostituto durante il quadriennio.  
Il Presidente del Comitato cantonale è eletto su proposta dello stesso Comitato.
Il Presidente rappresenta la FeBaTi nei confronti di terzi.
 
Articolo 11
 
Il Comitato cantonale è convocato dal Presidente o quando 1/3 dei membri ne fanno esplicita richiesta.
Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla seduta, se i membri presenti sono la metà più uno.
Tratta tutti gli affari della Federazione ed esegue le decisioni dell’Assemblea dei delegati.
 
I suoi compiti e le sue competenze nell’intento di curare e promuovere la musica bandistica sono specialmente i seguenti:
 
  • redazione del verbale delle Assemblee dei delegati e di quelle del Comitato cantonale
  • ammissioni, dimissioni e radiazioni delle Società, riservata la ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria annuale o di quella straordinaria
  • sorveglianza sul regolare andamento delle Società e verifica dell’elenco generale dei Soci attivi delle medesime
  • amministrazione generale della Federazione con gestione del Segretariato e della Contabilità, avvalendosi anche di varie Commissioni permanenti e speciali da esso nominate
  • disposizione e sorveglianza sull’organizzazione della Festa Cantonale di Musica, scelta in unione con la CM e la direzione artistica della Festa Cantonale di Musica dei pezzi d’assieme (vedi Regolamento speciale della Festa Cantonale di Musica)
  • convocazione dei delegati in Assemblea ordinaria o straordinaria
  • informazione precisa puntuale e continua alle Società affiliate, con tutte le indicazioni e la consulenza necessarie per il buon andamento delle attività
  • prepara, approva e mette in vigore i regolamenti di applicazione.
 
 
FINANZE
 
Articolo 12
 
Le entrate sono costituite:
 
  • dalle tasse di ammissione delle Società
  • dalla tassa sociale annua, stabilita dall’Assemblea dei delegati, che ogni Società deve versare in base alla notifica dei soci attivi del 31 marzo di ogni anno
  • da contributi straordinari decisi dall’Assemblea dei delegati
  • dal sussidio cantonale
  • da eventuali liberalità
 
La tassa annuale deve essere versata entro il 30 giugno dell’anno amministrativo, che  
chiude al 31 dicembre.
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 13
 
Le dimissioni delle Società devono essere indirizzate per iscritto al Comitato cantonale con l’indicazione dei motivi che le hanno provocate e con espressa rinuncia nei confronti della FeBaTi a ogni ulteriore pretesa da parte della Società dimissionaria.
 
Una Società può essere radiata dalla Federazione quando mancasse agli obblighi stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti, con decisione dei 2/3 dei votanti all’Assemblea FeBaTi.
 
La Società dimissionaria o radiata dalla Federazione perde ogni diritto verso la medesima
e automaticamente anche quelli nei confronti dell’ABS.
 
La Società dimissionaria o radiata deve comunque assolvere agli impegni finanziari nei confronti della FeBaTi fino allo scadere dell’anno in corso.
 
 
REVISIONE DEGLI STATUTI E  REGOLAMENTO DELLA FESTA CANTONALE DELLA MUSICA
 
Articolo 14
 
La revisione degli Statuti e/o del Regolamento della Festa Cantonale della Musica deve essere decisa dall’Assemblea dei delegati e accettata da 2/3 dei votanti.
Decisa la revisione degli Statuti, per la validità delle singole modifiche basta la maggioranza assoluta dei votanti.
 
 
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
 
Articolo 15
 
Lo scioglimento della FeBaTi può essere deciso dai 3/4 dei delegati presenti all’Assemblea in seguito all’approvazione preliminare della maggioranza delle Società affiliate.
 
Tuttavia 10 società di musica affiliate possono, se lo ritengono necessario, continuare a mantenere l’attività della FeBaTi, riservata la decisione dell’Assemblea sulla destinazione del patrimonio sociale.
 
La trattanda deve figurare all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei delegati.
 
L’Assemblea stessa, a maggioranza dei delegati presenti, decide sulla destinazione del patrimonio sociale che deve essere devoluto a scopi analoghi a quelli della Federazione.
 
  
DISPOSIZIONI FINALI
 
I presenti Statuti approvati dall’Assemblea dei delegati tenutasi a Tenero il 21 aprile 2007 annullano e sostituiscono tutti i precedenti ed entrano immediatamente in vigore.
 
 
 
                                                           FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE
                                                           Il Presidente:                                  Il Segretario:
                                                           Roberto Quadranti                          Ettore Draghi
 
 
 
  
Appendice: ( vedi Preambolo dello Statuto)
Filarmonica  Agno                                         
Filarmonica   Airolese                                              
Filarmonica Alto Malcantone                                    
Società Filarmonica Arogno                                                         
Musica Aurora Arzo                                                          
Unione Filarmoniche Asconesi                                          
Civica Filarmonica Balerna                                       
Civica Filarmonica Bellinzona                                   
Società Filarmonica Biasca                                      
Filarmonica Bodiese                                                
Filarmonica Brissaghese                                          
Banda di Canobbio                                        
Filarmonica Capriaschese                                        
Filarmonica Unione Carvina                                               
Filarmonica Caslano                                                
Filarmonica Castagnola                                           
Musica Cittadina Chiasso                                        
Collina d’Oro Musica                                               
Filarmonica Faidese                                                
Filarmonica Gambarognese                                     
Civica Filarmonica Giubiasco                                   
Società Filarmonica Gorduno                                             
Filarmonica Comunale Ligornetto                                       
Musica Cittadina Locarno                                        
Filarmonica Losone                                                 
Civica Filarmonica Lugano                                       
Massagno Musica  
Filarmonica Medio Vedeggio                                    
Civica Filarmonica Mendrisio                                    
Musica di Minusio                                                   
Filarmonica Monte Carasso Sementina                    
Civica Filarmonica Morbio Inferiore                          
Musica Unione Novazzano                                      
Corpo Musicale Olivonese                                       
Filarmonica Paradiso                                               
Filarmonica Piottese                                                
Filarmonica Pregassona Città di Lugano                                                
Filarmonica Comunale Riva S.Vitale                         
Filarmonica Unione San Pietro
Filarmonica Concordia Sessa                                   
Filarmonica Unione Sonvico                                     
Società Filarmonica Stabio                                                          
Filarmonica Torricella –Taverne                                                   
Società Filarmonica Tremona                                            
Filarmonica Verzaschese                                         
 
Con Statuto speciale
Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana e della Federazione Bandistica Ticinese (OFSI)
Società Veterani delle musiche Federate

TYB - Ticino Young Band

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